A chi è rivolto
Viene rilasciata, previo specifico accertamento sanitario, alle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ai ciechi , ai portatori di eventuali altre disabilità individuate dall’ASL di competenza.
Descrizione
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE
E’ rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992n. 495 e s. m. i. (Regolamento di attuazione C.d.S.) per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi.
Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il “nuovo contrassegno” valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.
I precedenti contrassegni di colore arancione conservano la loro validità, ma solo sul territorio nazionale, fino alla naturale scadenza, purché compresa entro il 15.09.15, (termine di conclusione del periodo transitorio).
In caso di necessità l’interessato può comunque richiedere la sostituzione del precedente contrassegno ancora in corso di validità.
Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo ma è strettamente personale.
Pertanto deve essere esposto ed utilizzato esclusivamente in presenza del titolare.
Deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. (è assolutamente vietato duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del contrassegno)
Copertura Geografica
Comune di Lombardore
Come fare
Presentare la richiesta presso gli uffici
Cosa serve
L’autorizzazione viene rilasciata a richiesta dell’interessato (modulo fac-simile a margine) allegando:
- N. 1 fototessera
- Documentazione medica comprovante il possesso dei requisiti
Cosa si ottiene
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE
Tempi e scadenze
Eventuali tempi e scadenze vengono definiti in base alla casistica
Quanto costa
Gratuito
Accedi al servizio
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi.Vincoli
DOCUMENTAZIONE MEDICA AMMESSA
Certificazione dell’ufficio medico-legale dell’ASL
Ai sensi del D.L. 5/2012 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 04/04/2012) i titolari di certificazione ai sensi della legge 104/92 (ASL) o legge 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S.
Il richiedente nel caso utilizzi la predetta certificazione (verbale della commissione medica integrata) deve obbligatoriamente allegare alla richiesta per il rilascio del contrassegno invalidi la fotocopia del predetto verbale e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (modulo fac-simile a margine)
Casi particolari
Ulteriori informazioni
VALIDITA’
L’autorizzazione ed il relativo contrassegno può essere di tipo “permanente” (ha una validità di 5 anni) o “temporanea” rilasciato a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; (in questo caso la certificazione medica ne attesta il periodo di validità)
Condizioni di servizio
Contatti
Gestito da:
Allegati
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILEAUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE E’ rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992n. 495 e s. m. i. (Regolamento di attuazione C.d.S.) per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi. Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il “nuovo contrassegno” valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. I precedenti contrassegni di colore arancione conservano la loro validità, ma solo sul territorio nazionale, fino alla naturale scadenza, purché compresa entro il 15.09.15, (termine di conclusione del periodo transitorio). In caso di necessità l’interessato può comunque richiedere la sostituzione del precedente contrassegno ancora in corso di validità. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo ma è strettamente personale. Pertanto deve essere esposto ed utilizzato esclusivamente in presenza del titolare. Deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. (è assolutamente vietato duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del contrassegno)
VALIDITA’ L’autorizzazione ed il relativo contrassegno può essere di tipo “permanente” (ha una validità di 5 anni) o “temporanea” rilasciato a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; (in questo caso la certificazione medica ne attesta il periodo di validità)
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE E’ rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992n. 495 e s. m. i. (Regolamento di attuazione C.d.S.) per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi. Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il “nuovo contrassegno” valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. I precedenti contrassegni di colore arancione conservano la loro validità, ma solo sul territorio nazionale, fino alla naturale scadenza, purché compresa entro il 15.09.15, (termine di conclusione del periodo transitorio). In caso di necessità l’interessato può comunque richiedere la sostituzione del precedente contrassegno ancora in corso di validità. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo ma è strettamente personale. Pertanto deve essere esposto ed utilizzato esclusivamente in presenza del titolare. Deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. (è assolutamente vietato duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del contrassegno)
VALIDITA’ L’autorizzazione ed il relativo contrassegno può essere di tipo “permanente” (ha una validità di 5 anni) o “temporanea” rilasciato a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; (in questo caso la certificazione medica ne attesta il periodo di validità)
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLO AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE E’ rilasciata dal Comune di residenza ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992n. 495 e s. m. i. (Regolamento di attuazione C.d.S.) per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi. Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore il “nuovo contrassegno” valido in tutti i paesi membri dell’Unione Europea. I precedenti contrassegni di colore arancione conservano la loro validità, ma solo sul territorio nazionale, fino alla naturale scadenza, purché compresa entro il 15.09.15, (termine di conclusione del periodo transitorio). In caso di necessità l’interessato può comunque richiedere la sostituzione del precedente contrassegno ancora in corso di validità. Il permesso non è vincolato ad uno specifico veicolo ma è strettamente personale. Pertanto deve essere esposto ed utilizzato esclusivamente in presenza del titolare. Deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. (è assolutamente vietato duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del contrassegno)
VALIDITA’ L’autorizzazione ed il relativo contrassegno può essere di tipo “permanente” (ha una validità di 5 anni) o “temporanea” rilasciato a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; (in questo caso la certificazione medica ne attesta il periodo di validità)
Pagina aggiornata il 15/05/2024